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Maurizio Primanni su Advisor: “Value for Money è centrale”

L’intervento di Maurizio Primanni, CEO del Gruppo Excellence, sul numero di giugno 2024 del mensile Advisor

La gestione della governance dei prodotti finanziari e di quelli di investimento assicurativi è un nodo essenziale della consulenza finanziaria. Un argomento complesso, oggetto di notevole evoluzione in linea con la crescente complessità della gamma d’offerta. I primi requisiti di governance di prodotti finanziari furono introdotti nel 2014 con la direttiva MiFID II. Sono successivamente seguiti, nel 2016, la disciplina dei prodotti assicurativi (IDD) e gli orientamenti applicativi di ESMA, nel 2017, aggiornati nel 2023.

Come noto, la Commissione Europea nel maggio del 2023 ha pubblicato la proposta di ulteriore pacchetto normativo che va sotto il nome di Retail Investment Strategy (RIS), la quale apporta ulteriori modifiche alla product governance.

Il Principio del Value for Money
In attesa di approvazione definitiva da parte del Parlamento e del Consiglio EU, la RIS dovrebbe aumentare la protezione degli investitori al dettaglio e portare a prodotti di investimento che offrano un migliore rapporto qualità-prezzo (Value for Money), ovvero prodotti di migliore livello di servizio a prezzi più convenienti per il cliente.

Si tratta di un passaggio fondamentale. C’è, infatti, un legame diretto tra le politiche di governo dei prodotti finanziari e assicurativi e il principio del Value for Money: il processo di approvazione dei prodotti deve garantire che essi siano in linea con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche della clientela di riferimento e non incidano negativamente sulla stessa.

Nell’ambito della nuova normativa RIS, il principio del Value for Money appare adeguato contraltare di quello del Best Interest. Entrambi i principi vanno visti in modo congiunto e hanno il fine comune di tutelare l’investitore al dettaglio, non imponendo al produttore e al distributore di offrire solo i prodotti meno costosi, ma chiedendo loro di dimostrare che, qualora non venga proposta la soluzione economicamente più efficiente, essa trovi comunque spiegazione in contenuti di servizio adeguati ad assicurare un appropriato Value for Money e in una proposta di consulenza che comunque sia finalizzata a perseguire il Best Interest del cliente.

I Benchmark di ESMA e EIOPA
Già MiFID II e IDD avevano tracciato la strada, adesso tramite la RIS i processi e gli strumenti di product governance dovranno essere potenziati per considerare ulteriori variabili: quelle che aiuteranno appunto a verificare il rapporto tra qualità (contenuti di servizio) e costo (costi e oneri) di ciascun prodotto.

Spetta in primo luogo al produttore valutare se i costi e gli oneri inclusi nei prodotti di investimento siano giustificati e proporzionati rispetto ai loro contenuti di servizio, successivamente toccherà invece al distributore effettuare valutazioni simili, in modo da tenere conto anche di costi di distribuzione e di altri non già inclusi nella valutazione del produttore, come per esempio i costi e gli oneri della consulenza finanziaria, ovvero gli incentivi alle reti di distribuzione.

I Requisiti della Determinazione dei Prezzi secondo la RIS
Consentire di identificare e quantificare tutte le componenti dei costi e degli oneri sia del produttore che del distributore (inclusi quelli della consulenza, ovvero gli incentivi) contenuti nel prezzo del prodotto. Adeguarsi ai benchmark previsti da ESMA e EIOPA afferenti ai costi e alle prestazioni dei prodotti.

Qualora i costi e gli oneri inclusi nei prodotti non trovino giustificazione nei contenuti di servizio, la proposta della Retail Investment Strategy introduce l’obbligo di non approvare i prodotti che si discostino dal parametro di riferimento pertinente, ovvero specifici indicatori di benchmark che dovranno essere approvati e gestiti da Consob per i prodotti italiani distribuiti solo nel nostro paese e da ESMA o EIOPA per quelli distribuiti nel contesto EU.

In considerazione dell’ampia diversità dell’offerta di prodotti di investimento al dettaglio, lo sviluppo di valori di riferimento per quanto riguarda il Value for Money dei prodotti sarà probabilmente un processo evolutivo che si svilupperà nel tempo, il quale partirà dai prodotti più comunemente acquistati per diventare progressivamente più articolato e completo man mano che gli organismi di vigilanza accumuleranno informazioni ed esperienze.

L’assenza di parametri di riferimento non esonera comunque il produttore e il distributore dal valutare il Value for Money del prodotto e dal registrare tali informazioni nei propri archivi.

La Leva del Prezzo
Gli operatori del settore (produttori e distributori) saranno chiamati a rendere più strutturati e trasparenti i loro modelli di pricing dei prodotti finanziari e di investimento assicurativi – tali modelli dovranno essere inoltre conservati all’interno di uno specifico database aziendale.

Tutta questa attenzione alle informazioni di costo e prezzo dei prodotti condurrà verosimilmente gli operatori a prendere maggiore coscienza del valore della leva del prezzo nell’ambito del loro modello di business e di come essa possa essere ottimizzata nella definizione sia del pricing standard dei prodotti, sia del prezzo effettivamente applicato all’investitore al dettaglio, il quale risente sovente di scontistiche e deroghe al prezzo base.

Potrebbe venire a crearsi, oltre all’inevitabile riallineamento dei prezzi standard rispetto ai benchmark di mercato, anche l’opportunità di identificare concrete opzioni di riallineamento del prezzo effettivo rispetto al servizio offerto con riferimento a diversi segmenti omogenei di clientela.


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Whistleblowing

L’Istituto del “Whistleblowing” è riconosciuto come strumento fondamentale nell’emersione di illeciti; per il suo efficace operare è pero cruciale assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai segnalanti. In tale ottica, al fine di garantire che i soggetti segnalanti siano meglio protetto da ritorsioni e conseguenze negative, e incoraggiare l’utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni.

Il decreto persegue l’obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Segnalazione

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