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Maurizio Primanni su Bluerating: “Più coraggio non guasta”

Maurizio Primanni: “La normativa futura dovrà affrontare meglio il tema della consulenza a pagamento”

A un anno di distanza dalla sua presentazione da parte della Commissione (era il 24 maggio 2023), la direttiva omnibus Retail Investment Strategy (RIS), che andrà a riformare Mifid 2, Idd, Ucits, Aifmd e Solvency 2, non è stata votata dal Parlamento il 23 aprile scorso. L’Assemblea non ha accolto gli emendamenti che erano stati presentati il 2 aprile da Econ (la commissione permanente del Parlamento sugli affari economici e monetari) e ha deciso di avviare negoziati interistituzionali con la Commissione e il Consiglio per preparare un testo condiviso da sottoporre al voto. Si andrà certamente al 2025.

Alcuni osservatori hanno puntato il dito contro le elezioni europee (in programma dal 6 al 9 giugno nei 27 Stati membri), altri hanno criticato la pervicacia delle lobby e le assidue critiche degli addetti ai lavori: dai consulenti all’industria alle associazioni di categoria; tra queste ultime è da segnalare quella di Efama (European Fund and Asset Management Association), che recentemente ha proposto la sostituzione dei benchmark previsti dalla RIS per ponderare il value for money con un’analisi basata su peer group. Io credo che la difficoltà del parto sia legata anche all’altezza dell’ambizione: fare dei cittadini europei investitori consapevoli, spingerli a impiegare i propri risparmi nei mercati dei capitali europei e nell’economia reale, renderli protagonisti della crescita e dello sviluppo dell’Unione.

In altre parole: recuperare il ritardo rispetto a quanto avviene già nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L’impalcatura della RIS va in questa direzione, senza dubbio tramite i suoi quattro pilastri fondamentali: incentivi, best interest del cliente, value for money dei prodotti e benchmark, che difficilmente potranno essere stravolti rispetto alla prima proposta della Commissione europea.

Pronti a operare

A riprova di questo, numerosi operatori di mercato si stanno già da tempo attrezzando per essere pronti ad operare secondo i nuovi principi. Non solo, le indicazioni della RIS in alcuni casi sono in qualche modo già in vigore e recepite. Pensiamo, ad esempio, a quanto previsto dalla nostra Ivass con le recenti prescrizioni sui prodotti assicurativi finanziari (IBIPs), che dovranno essere realizzati sulla base di modelli che dimostrino il value for money per i clienti. Si rifletta inoltre sulla diffusione tra gli operatori dei benchmark di Esma per monitorare performance e costi dei prodotti d’investimento.

Bisogna fare di più

Prepararsi a sfruttare al meglio le opportunità della RIS. Che siano mantenuti o no gli incentivi (come noto, l’argomento più controverso della riforma), sarà utile fare una riflessione sull’offerta di consulenza a pagamento, da proporre ai clienti sinergicamente al principio del value for money dei prodotti.

Contrazione possibili

Il value for money, tra l’altro, porterà probabilmente ad una contrazione della gamma da proporre ai clienti, non solo quelli più ricchi, con logiche sempre più spesso basate sulla personalizzazione rispetto a esigenze e desideri specifici. Il best interest dovrà condurre gli operatori a considerare sempre più gli interessi particolari dei clienti, da declinare in performance attese, orizzonti temporali, profilo di rischio e flussi cedolari. Da ultimo i benchmark stimoleranno la trasparenza, miglioreranno la concorrenza e ottimizzeranno tutto il comparto nel complesso.

Articolo pubblicato sul numero di giugno 2024 del mensile Bluerating

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Whistleblowing

L’Istituto del “Whistleblowing” è riconosciuto come strumento fondamentale nell’emersione di illeciti; per il suo efficace operare è pero cruciale assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai segnalanti. In tale ottica, al fine di garantire che i soggetti segnalanti siano meglio protetto da ritorsioni e conseguenze negative, e incoraggiare l’utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni.

Il decreto persegue l’obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Segnalazione

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