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Buy Now Pay Later: tolleranza zero

di Andrea Gnetti, CEO di Excellence Payments

Il Buy Now Pay Later (BNPL) è un metodo di pagamento innovativo che permette agli acquirenti di effettuare acquisti e suddividere l’importo da sostenere in rate differite, senza dover sostenere interessi o commissioni, o con costi minimi.

Questo settore è in rapida espansione e offre sia opportunità che sfide per i suoi operatori. La recente approvazione della Consumer Credit Directive (CCD II) da parte del Parlamento Europeo ha riconosciuto ufficialmente il BNPL come parte integrante dei prodotti di credito al consumo. Tuttavia, questa decisione potrebbe ostacolare la crescita del settore, imponendo potenzialmente costi aggiuntivi e obblighi amministrativi a un settore che ha basato il suo sviluppo sulla convenienza economica e sulla semplicità della customer experience.

IL BNPL HA PORTATO L’OFFERTA DEL CREDITO AL CONSUMO DOVE PRIMA NON ARRIVAVA

Il BNPL si articola in due tipologie di prodotto ben distinte:

  • la prima riguarda il finanziamento di acquisti di breve durata (fino a 3 mesi/ 4 rate) e di importo limitato, con un processo di attivazione rapido ed efficiente che non prevede richiesta di documenti di alcun genere e che tratta la transazione come qualsiasi altro pagamento. L’e-commerce è il mercato principale e si usa prevalentemente all’interno di un wallet, che facilita le transazioni ricorrenti. Questo è il mercato dove operano le fintech specializzate, che hanno ‘creato’ il BNPL e ne sono ancora le protagoniste principali (PayPal, Klarna, Scalapay);
  • la seconda si riferisce al finanziamento di acquisti di importo maggiore (tra 500 e oltre 5.000 Euro) e di durata più lunga (da 3 a 18 mesi), che consentono di rendere accessibili ai consumatori prodotti e servizi di alto costo e quindi non facilmente acquistabili senza una forma, seppur limitata, di finanziamento. Questo mercato è oggi dominato dalle società di credito al consumo (Compass, Sella Personal Credit, Cofidis) e orientato principalmente al mercato degli esercenti fisici. Il modello utilizzato è quello del Factoring retail, dove è l’esercente che fa credito al cliente, per poi cederlo alla società di consumer finance.

I canali di attivazione del prodotto sono gli SmartPOS, nel punto vendita fisico, oppure una opzione di pagamento nel check out dell’e-commerce, solitamente una scelta tra le altre modalità di pagamento (carte di credito, bonifico, ecc.).

Oltre alla gratuità per il consumatore, l’aspetto più rilevante nello sviluppo del BNPL è la customer experience, dove gli operatori del settore hanno concentrato l’attenzione in modo prioritario, cercando di realizzare esperienze di facile utilizzo sia da parte dei clienti che degli esercenti che li devono accompagnare nel processo. Questo ha visto ridurre al minino, e come già detto, in alcuni casi eliminare, la documentazione necessaria al completamento dell’operazione. Non vengono, ad esempio mai richiesti documenti a certificazione del reddito. Grazie al BNPL la possibilità di far rateizzare le spese viene estesa a quasi tutte le categorie di esercenti sia fisici che online ai quali viene offerto un prodotto semplice e di facile sottoscrizione, permettendo di aumentare lo scontrino medio e la probabilità di chiudere la vendita.

UN MERCATO IN IMPORTANTE CRESCITA

Il BNPL ha incontrato in Italia un terreno fertile, come mostrano i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano: nel 2022 il BNPL ha generato un transato di circa 2,3 miliardi di Euro, con una crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti (0,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2020), trend che sta proseguendo anche quest’anno. Circa il 90% di questo business viene generato presso operatori di e-commerce, il canale fisico è ancora poco penetrato per motivi storici: il BNPL nasce nell’on-line e solo recentemente si sta espandendo ai punti vendita tradizionali, dove l’ancora ridotta penetrazione e la necessità di formare gli esercenti rendono il suo sviluppo necessariamente graduale.

Nonostante questa crescita, siamo ancora lontani dai valori espressi dai paesi europei dove il BNPL è ormai una forma consolidata di pagamento: in Svezia, leader europeo, Germania e Norvegia il BNPL copre tra il 18% e il 25% del transato on-line nel 2021 (dati FIS – Fidelity National Information Services). Altre ricerche di mercato collocano l’Italia ai massimi livelli europei: il 67% del campione di consumatori intervistato da Kearney dichiara di aver utilizzato il BNPL, a pari merito con la Svezia e contro una media europea del 57%. Attualmente l’offerta conta numerosi competitor che comprendono sia operatori specializzati come Klarna o Scalapay, sia offerte di operatori radicati nel credito al consumo che vedono nel BNPL un ampliamento della loro offerta, ad esempio APPpago di Sella Personal Credit, PagoDil di Cofidis e PagoLight di Compass. Il mercato presenta i primi segnali di consolidamento e di avvio verso una fase di maturità con ingressi e uscite di operatori e accordi tra aziende di settori complementari: l’ingresso in Italia di Floa, Gruppo BNP Paribas; l’uscita dal mercato dell’UE di Clearpay, brand utilizzato dall’operatore australiano Afterpay; l’accordo Visa e Scalapay per lo sviluppo del mercato europeo; le acquisizioni Compass e HeidiPay, Avvera (Credem) e Splitty Pay. Anche le big tech manifestano interesse al BNPL, come componente di offerta nell’embedded finance: Google / Afterpay, Amazon / Affirm, Apple Pay Later, Pay Pal Pay in 4 / Pay Monthly.

IL BNPL ENTRA NEL CREDITO AL CONSUMO

Il BNPL si è sviluppato fino ad oggi sfruttando l’attuale regolamentazione che non è pensata per questa tipologia di offerta. La legislazione italiana vigente esclude, infatti, dall’applicazione della regolamentazione sul credito ai consumatori i seguenti casi:

  1. i “finanziamenti nei quali non sono previsti interessi o altri oneri”;
  2. i “finanziamenti a fronte dei quali il consumatore deve corrispondere solo commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito avvenga entro tre mesi dall’utilizzo delle somme”;
  3. i “finanziamenti di importo inferiore a 200 Euro”.

All’interno di questo perimetro il BNPL è esente al momento da norme in merito alle informazioni che devono essere incluse negli annunci pubblicitari, agli obblighi precontrattuali, alla valutazione del merito creditizio, per citarne alcune.

La crescita del mercato del BNPL ha attirato le attenzioni del regolatore e recentemente è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio EU, in data 21 settembre 2023, la nuova Direttiva sul Credito ai Consumatori (CCD II), che abroga la precedente del 2008. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, gli stati membri avranno 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE per recepire la Direttiva.

La CCD II tratta esplicitamente il prodotto BNPL che viene a pieno titolo incluso fra i prodotti di finanziamento. Secondo la nuova normativa non sarà più possibile equiparare una transazione che preveda una dilazione o rateizzazione di pagamento ad opera di un operatore finanziario ad una operazione di pagamento. 

Nel caso del BNPL l’obiettivo è quello di una maggiore tutela dei consumatori, in particolare sull’informazione precontrattuale (indicazione dell’importo totale del credito e tassi debitori, che devono ora essere indicati chiaramente) e sul miglioramento della valutazione del merito creditizio per prevenire prestiti irresponsabili e il sovraindebitamento dei consumatori.

Con questa normativa il legislatore europeo ha ribadito che non deve accadere a nessun acquirente di trovarsi in una situazione di insolvenza perché non è stato adeguatamente informato e, soprattutto, non è stata analizzata la sua capacità di far fronte all’impegno di spesa. Sebbene gli operatori del settore sottolineino che il livello di crediti dubbi derivante dal BNPL è inferiore a quello del credito finalizzato, la protezione del consumatore rimane la priorità assoluta.

Il recepimento nella legislazione italiana della direttiva approvata in sede comunitaria, attraverso gli opportuni decreti attuativi, proporrà agli operatori di mercato la sfida dell’adeguamento delle soluzioni offerte alle nuove regole senza compromettere la facilità d’uso e la velocità operativa tipiche del BNPL.

Una declinazione troppo restrittiva della regolamentazione rischierebbe non solo di compromettere il forte sviluppo del BNPL che si sta registrando nell’e-commerce, ma anche di rallentare la crescita del nascente mercato presso i punti fisici, dove si concentrano ancora la maggioranza dei consumi.

La nuova regolamentazione comporterà, necessariamente, un aggravio nei processi amministrativi per gli operatori del mercato, dovuto alla necessità di predisporre processi più onerosi in fase precontrattuale e di sottoscrizione, come, ad esempio l’introduzione del modulo SECCI (Standard European Consumer Credit Information) e l’accesso ai sistemi di informazioni creditizie (SIC). Anche i costi potrebbero registrare un incremento, non solo per i maggiori oneri amministrativi, ma anche per gli oneri fiscali, a partire dalla marca da bollo di 16 Euro, oggi prevista per i finanziamenti di credito al consumo sotto i 18 mesi. Ad esempio, questa avrebbe un’incidenza troppo elevata in termini percentuali sull’importo medio delle transazioni di BNPL, dove oggi lo scontrino medio è nell’ordine dei 135€ (Fonte: Politecnico di Milano – Osservatorio Innovative Payments).

LA PAROLA AL MERCATO

Nel rispetto del principio di tutela del consumatore, obiettivo centrale dell’inclusione del BNPL nella nuova normativa europea sul credito al consumo, riteniamo fondamentale preservare lo sviluppo del BNPL. Questo, grazie alla crescita dell’e-commerce e all’introduzione degli SmartPOS, permette oggi a quasi tutte le categorie di commercianti di offrire soluzioni di pagamento dilazionato ai propri clienti, possibilità prima riservata ad acquisti di importo elevato presso grandi esercenti.

Per garantire lo sviluppo del settore, è fondamentale che il regolatore si impegni a permettere agli operatori di mercato di:

  • preservare l’efficacia della tecnologia oggi a disposizione nel predisporre customer journey efficaci, sia in modalità self per gli acquisti e-commerce, sia assistita nel punto vendita;
  • mantenere la gratuità della dilazione per i clienti, evitando di gravare gli esercenti con costi eccessivi, a partire dagli oneri fiscali, che nella forma attuale obbligherebbero il mercato a rendere il finanziamento oneroso.

Sarà poi compito degli operatori di mercato sfruttare la loro creatività per identificare la forma tecnica e l’esperienza cliente più adatta per emergere in questo nuovo contesto competitivo.

Whistleblowing

L’Istituto del “Whistleblowing” è riconosciuto come strumento fondamentale nell’emersione di illeciti; per il suo efficace operare è pero cruciale assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai segnalanti. In tale ottica, al fine di garantire che i soggetti segnalanti siano meglio protetto da ritorsioni e conseguenze negative, e incoraggiare l’utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni.

Il decreto persegue l’obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Segnalazione

(*) Campi obbligatori